Piano per l'Inclusione
DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Il PAI, o Piano Annuale per l'Inclusione, è invece il documento con cui ogni istituto scolastico valuta e definisce i bisogni educativi e/o formativi dei suoi studenti, organizza e predispone gli interventi necessari su tale fronte e ne monitora gli esiti.
Nello specifico il PAI è un documento che:
- assicura l'attuazione di un approccio didattico-educativo unilaterale, secondo quanto previsto programmaticamente dal Piano per l'inclusione;
- tutela l'efficacia e la continuità dell'azione didattico-educativa anche in caso di variazioni del personale scolastico responsabile dell'inclusione;
- consente di fare il punto sulle modalità educative e sulle metodologie didattiche impiegate;
Pubblicato il 11-07-2023